GOVERNING RULES

Associazione Italiana di Scienze Cognitive

Regolamento

Governing Rules

Art. 1Validità del Regolamento

Il presente regolamento integra le norme statutarie e ne regola l’applicazione. Esso viene approvato dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificato dall’Assemblea Generale. Può essere modificato seguendo la medesima procedura.

Art. 2Sede dell’AISC

Il domicilio legale dell’AISC è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 3Gestione del Patrimonio

Il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre il rendiconto annuale sotto forma di bilancio consuntivo dell’attività dell’Associazione nell’anno solare precedente, almeno trenta giorni prima dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione, e con anticipo tale da consentire che sul rendiconto possa esprimersi il Collegio dei Revisori dei Conti. Il parere del Collegio dei Revisori è parte integrante della relazione sul bilancio sottoposta all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è altresi tenuto a predisporre il bilancio preventivo, da sottoporre all’Assemblea.

Art. 4Soci — Ammissione

Per i soci individuali di cui all’Art. 7, comma a.2 dello Statuto e per i soci collettivi di cui all’Art. 7, comma b, l’ammissione alla associazione è condizionata al parere del Consiglio Direttivo ed alla ratifica da parte dell’Assemblea Ordinaria.

Per i soci individuali, la domanda di ammissione dovrà essere corredata da un breve curriculum e da un eventuale elenco di titoli e pubblicazioni. La firma in calce alla domanda ha valore di autocertificazione. Per i soci collettivi, la domanda dovrà essere corredata da una breve descrizione dell’attività dell’ente candidato nell’ambito delle Scienze Cognitive. Il Consiglio Direttivo può, in ambo i casi, richiedere un supplemento di documentazione.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esprimere il proprio parere nella seduta successiva al ricevimento della domanda. Il Presidente cura che il parere venga trasmesso all’Assemblea Ordinaria nella seduta immediatamente successiva. In caso di mancata ratifica del parere da parte dell’Assemblea, è compito del Consiglio Direttivo effettuare un supplemento di indagine e riproporre il parere all’Assemblea. La domanda non può essere sottoposta all’Assemblea più di due volte; in caso di mancata ratifica, prevale la decisione dell’Assemblea.

Il Presidente provvede a comunicare all’interessato l’esito del voto di ratifica dell’Assemblea.

Art. 5Soci — Diritti e Doveri

I soci ordinari e i soci onorari possono partecipare, con diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea dell’AISC.

I soci collettivi e i soci benemeriti partecipano all’Assemblea tramite un loro rappresentante, nominato dall’Ente all’atto del ricevimento dell’accettazione della domanda di ammissione. La nomina deve essere comunicata al Consiglio Direttivo. Il rappresentante rimane in carica fino alla sua sostituzione da parte dell’Ente, anch’essa comunicata al Consiglio Direttivo, o fino al decadimento dell’Ente dalla qualifica di socio.

I rappresentanti di cui al comma precedente partecipano al solo elettorato attivo.

I soci sono tenuti a versare le quote associative entro il mese di giugno dell’anno solare cui la quota si riferisce, con l’eccezione dei soci ammessi dopo tale data, per i quali il pagamento deve essere effettuato entro un mese dalla data di ricevimento dell’accettazione. Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato entro i termini, il Tesoriere è tenuto ad inviare un sollecito ai soci morosi. Nel caso in cui non vi sia riscontro entro il termine dell’anno solare, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del socio per morosità.

Art. 6Soci — Dimissioni e Radiazione

I soci possono dimettersi, notificando la propria decisione al Presidente dell’AISC tramite lettera raccomandata. Il Presidente rende le dimissioni immediatamente esecutive e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo e all’Assemblea nelle prime riunioni successive. Le dimissioni non comportano alcuna restituzione, parziale o totale, delle quote o dei contributi versati.

La decadenza di un socio per radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta firmata da almeno due membri del Consiglio stesso. La proposta viene messa ai voti nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva al ricevimento da parte del Presidente. La radiazione viene deliberata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Consiglio e viene resa nota all’interessato, che può opporsi, produrre documentazione e, in caso di conferma, appellarsi al giudizio dell’Assemblea. L’Assemblea potrà confermare la radiazione con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 7Assemblea

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno, d’intesa con il Consiglio Direttivo. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente d’intesa con il Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto (Statuto, Art. 12). La convocazione, corredata dall’Ordine del Giorno, può essere effettuata sia per posta ordinaria che elettronica e deve essere inviata ai soci almeno 30 giorni prima della riunione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di indisponibilità, dal Vice-presidente.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa dei voti espressi; quella straordinaria delibera a maggioranza assoluta (Statuto, Art. 12).

Le votazioni dell’Assemblea Ordinaria avvengono a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti nei seguenti casi:
• Approvazione e modifiche dello Statuto
Le votazioni dell’Assemblea Ordinaria avvengono a maggioranza assoluta nei seguenti casi:
• Approvazione e modifiche del Regolamento
• Radiazione di un socio

Art. 8Elezioni alle Cariche Sociali

Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti si svolgono nel corso di un’Assemblea Ordinaria, con l’eccezione del caso in cui la composizione di un organo scenda sotto il numero minimo consentito. In tale caso è compito del Presidente convocare un’Assemblea Straordinaria per il reintegro degli organi.

  • a)Sede delle elezioni. Le elezioni si svolgono di norma nel corso di un’Assemblea Ordinaria, oppure a mezzo posta o per via telematica. I membri del Seggio Elettorale (un Presidente e due Scrutatori) vengono eletti dal Consiglio Direttivo. Nel caso di votazione postale, ad ogni Socio avente diritto viene recapitata una scheda con l’indicazione del tempo utile per la votazione. Nel caso di votazione telematica, il Consiglio Direttivo individua un idoneo sito esterno che garantisca la sicurezza e segretezza del voto.
  • b)Validità delle elezioni. Tutte le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. L’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori è valida qualora i voti validi siano almeno i due terzi del numero dei partecipanti alla votazione.
  • c)Candidature. Qualunque socio può proporre candidature al Consiglio Direttivo, che ha l’obbligo di comunicarle ai soci entro 15 giorni dal ricevimento, o direttamente nel corso dell’Assemblea. Ciascun socio può comunque esprimere liberamente i suoi voti.
  • d)Elezione al Consiglio Direttivo. Ciascun socio può votare fino a un massimo di 4 nominativi. Vengono eletti gli 8 soci con maggior numero di voti. In caso di parità all’ultimo posto, viene eletto colui che è socio da maggior numero di anni; a pari anzianità, il più anziano di età.
  • e)Elezione al Collegio dei Revisori dei Conti. Ciascun socio può votare fino a un massimo di 2 nominativi. Vengono eletti i 3 soci con maggior numero di voti; i due soci che seguono vengono nominati supplenti. In caso di parità, si applicano le norme di cui al comma d.
  • f)Cooptazioni nel Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo eletto deve, nella sua prima riunione, cooptare 3 membri per raggiungere la composizione di 11 membri prevista dallo Statuto. La cooptazione viene ratificata nella prima Assemblea successiva.
  • g)Numero minimo di membri. Se un eletto decade dalla qualifica di socio, subentra automaticamente il primo non eletto nella lista. Una volta esaurite le liste, se il Consiglio Direttivo scende sotto sei membri o il Collegio dei Revisori sotto tre (compresi supplenti), il Presidente deve convocare un’Assemblea Straordinaria entro un mese.
  • h)Incompatibilità. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
  • i)Membri aggiunti. Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di membri aggiunti con funzione consultiva e senza diritto di voto, per un mandato di 18 mesi. La nomina viene ratificata nella prima Assemblea successiva.
Art. 9Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è in carica per tre anni dal momento dell’insediamento. Ciascun consigliere è eleggibile per non più di due mandati consecutivi (Statuto, Art. 14). È compito del Presidente convocare, entro tre mesi dall’Assemblea in cui sono state effettuate le votazioni, il Consiglio Direttivo nella nuova composizione. In tale prima riunione il Consiglio entrante provvederà ad eleggere il Presidente, il Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Gli assenti possono giustificarsi per iscritto ma non hanno facoltà di rilasciare deleghe per le votazioni (Statuto, Art. 14). Le elezioni delle cariche sociali avvengono a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

Art. 10Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal Revisore eletto col maggior numero di voti. A parità di voti, dal più anziano di età, salvo non sia diversamente stabilito dal Collegio stesso.

Art. 11Gruppi di Interesse

L’attività dell’Associazione può, in parte, svolgersi attraverso Gruppi di Interesse specialistici, con il compito di promuovere la collaborazione tra i membri interessati a sviluppare la conoscenza e la ricerca in aree specifiche delle Scienze Cognitive.

I Gruppi di Interesse vengono costituiti dal Consiglio Direttivo su propria iniziativa o su istanza motivata da almeno 8 soci. Hanno durata illimitata, salvo scioglimento da parte del Consiglio Direttivo, e non hanno autonomia finanziaria.

Possono far parte di un Gruppo di Interesse tutti i soci che ne inviino richiesta scritta al Presidente. I soci Collettivi possono nominare un proprio rappresentante in ciascun Gruppo di Interesse.

Ogni Gruppo di Interesse ha un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dei membri del Gruppo. Il Coordinatore dura in carica due anni (rinnovabili per un secondo mandato), è tenuto a inviare una relazione annuale al Consiglio Direttivo e non può rimanere in carica per più di 4 anni consecutivi.

Un Gruppo di Interesse può essere sciolto dal Consiglio Direttivo quando l’attività non sia ritenuta adeguata ai fini istituzionali dell’AISC, o quando il Gruppo sia stato di fatto inattivo per un anno.

Art. 12Gruppi di Lavoro

L’attività dell’Associazione può essere svolta col supporto di Gruppi di Lavoro, costituiti con un obiettivo e un piano di attività predefiniti.

I Gruppi di Lavoro vengono istituiti dal Consiglio Direttivo su proposta motivata di almeno 3 soci, corredata dal piano di attività e da una descrizione degli obiettivi. La durata è definita in base al piano di attività e il Gruppo si considera automaticamente sciolto al termine dell’attività prevista. I Gruppi di Lavoro non hanno autonomia finanziaria.

Ogni Gruppo di Lavoro ha un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dei membri fondatori, in carica per tutta la durata dell’attività salvo dimissioni. Il Responsabile è tenuto a inviare una relazione annuale al Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento dell’attività.

Un socio può richiedere di far parte di un Gruppo di Lavoro attivo; la richiesta deve essere approvata a maggioranza dai membri del Gruppo, che ne comunicano l’esito al Presidente. Un Gruppo di Lavoro può essere sciolto dal Consiglio Direttivo qualora l’attività non sia adeguata per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 13Advisory Board

È facoltà del Consiglio Direttivo nominare un advisory board che raccolga personalità rappresentative e di prestigio delle varie aree presenti nell’Associazione. L’appartenenza all’advisory board non è limitata ai soci dell’AISC, è di durata illimitata e non prevede un numero massimo di componenti.

Le candidature vengono presentate al Presidente da almeno due membri del Consiglio Direttivo e votate dal Consiglio; risultano nominati i candidati che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. La nomina viene ratificata nella prima Assemblea successiva.

Art. 14Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto (Statuto, Art. 16). La richiesta deve essere inviata al Presidente tramite lettera raccomandata e controfirmata da tutti i proponenti. È compito del Presidente convocare, entro due mesi, un’apposita Assemblea Straordinaria che deliberi sulla proposta.

L’Assemblea è valida se vi partecipano almeno la metà degli aventi diritto (di persona o per delega) e la delibera di scioglimento è presa con la maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti. Nel computo del numero legale non vengono prese in considerazione eventuali giustificazioni.

Art. 15Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge in materia.

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